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Un’importante news per gli autotrasportatori

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Emporio Rossi, leader nel settore dei pezzi d’usura per veicoli industriali e ricambi Iveco con questo breve comunicato ci mette a conoscenza di un particolare aspetto riguardante la normativa sugli autotrasporti.

Il periodo di riposo giornaliero è un argomento su cui da sempre si dibatte molto nel settore degli autotrasportatori, in modo particolare per quel che riguarda i conducenti di veicoli che superano le sette tonnellate e mezzo. Il riposo giornaliero, stando al regolamento CE numero 561 del 2006, è da intendersi – secondo quanto riportato all’articolo 8 del regolamento – come un periodo di pausa all’interno dell’attività lavorativa da svolgersi nelle 24 ore successive alla conclusione del periodo di sosta precedente.

Come si può notare, si tratta di una definizione che appare alquanto vaga e che non sembra fare sufficiente chiarezza in proposito, prestando il fianco anche a interpretazioni controverse. Anche per questo motivo l’Unione Europea ha diffuso la cosiddetta nota orientativa 7, che ha lo scopo di fornire qualche dettaglio in più a proposito dell’arco temporale delle 24 ore. La nota orientativa, o guideline che di si voglia, spiega che cosa significa “arco di 24 ore”. Ebbene, il periodo di 24 ore successivo al periodo di riposo precedente inizia quando si conclude il riposo stesso, purché sia qualificabile come tale. Subentra, a questo punto, un nuovo interrogativo: che cosa vuol dire “qualificabile come tale”? La risposta a questa domanda è contenuta nella stessa nota orientativa, che parla di un periodo di riposo di durata minima legale.

In sostanza, nel caso in cui il periodo di riposo si inserisca tra un arco di 24 ore e l’altro, l’arco seguente inizia a partire dall’orario effettivo in cui il riposo termina. Per stabilire il rispetto delle disposizioni, chi deve occuparsi dei controlli è tenuto a tenere conto di tutti gli archi di 24 ore che seguono un periodo di riposo, per poi suddividere i periodi di attività ipotizzando degli archi di 24 ore consecutivi, cominciando dall’ultimo periodo di riposo qualificabile come tale, sia giornaliero che settimanale.

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