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La Cassazione: Iva sempre dovuta anche pagando con un servizio

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Non si sfugge comunque al fisco, e in particolare all’Iva, se ci si fa pagare con una compensazione (un servizio o una merce in cambio di un altro servizio e di un’altra merce) invece che con gli ordinari sistemi di pagamento. La decisione è della Corte di cassazione, la numero 15441 dello scorso 30 giugno, e dà torto alla Commissione tributaria che aveva giudicato il servizio pagato con la compensazione di fatto non pagato e, quindi, non soggetto all’emissione del documento.

Niente da fare, hanno detto i supremi giudici, si tratta comunque di un pagamento e non può sfuggire al fisco. Nessuna speranza dunque per una scorciatoia che avrebbe fatto certamente comodo a molti contribuenti.

I fatti sono i seguenti: un ufficio finanziario, a seguito di ispezione della Guardia di finanza, contesta a una società l’omessa fatturazione di operazioni imponibili rese a favore di un cliente ed emette il relativo atto di accertamento.
La società, pur non contestando l’effettuazione delle operazioni, impugna l’atto perché lo ritiene illegittimo. È dell’avviso, infatti, di non essere tenuta all’emissione della fattura, trattandosi di prestazioni per le quali non ha ricevuto il pagamento (al riguardo, l’articolo 6, comma 3, del Decreto del presidente della Repubblica sull’Iva, che subordina l’emissione della fattura delle prestazioni di servizi all’atto del pagamento del corrispettivo).

Al primo grado i giudici tributari respingono il ricorso della società nella considerazione che il pagamento delle prestazioni è in realtà avvenuto attraverso una parziale compensazione di un credito, di un maggiore importo, vantato dal cliente nei confronti del fornitore. Ma non va bene dopo. Il successivo appello proposto dalla società interessata viene, invece, accolto dai giudici della Commissione tributaria che ritengono la prestazione di fatto non pagata e quindi non soggetta a fatturazione. Come si sa in Italia queste cose durano tanto e, infine, infatti l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza di appello in quanto emessa in palese violazione delle disposizioni normative dettata in materia di Iva. I giudici di appello non prendono in considerazione altre modalità di estinzione dell’obbligazione, quale, appunto, la compensazione.

La conclusione è arrivata pochi giorni fa, il 30 giugno, quando la Suprema corte di cassazione ha depositato la sentenza.
I giudici di piazza Cavour ritengono il ricorso fondato e cassano con rinvio la sentenza di appello. Quanto all’obbligo di fatturazione in presenza di forme di estinzione dell’obbligazione diverse dal pagamento ordinario, la Corte, in linea con una sua precedente pronuncia (la n. 6120/2009), precisa che, nelle ipotesi di prestazioni di servizi pagate a mezzo di accordi compensativi intervenuti tra le parti in causa, la relativa fattura deve essere emessa alla data in cui, per effetto dell’accordo raggiunto dalle parti, si verifica l’estinzione del credito.

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Category : Economia, Notizie
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