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Non sanzionabile l’irreperibile che assista un parente malato

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Cassazione: Il lavoratore era però presente in ospedale per assicurare tutela alla madre grave ricoverata

Il lavoratore ammalato, non trovato a casa dal medico fiscale perché è andato a fare visita alla madre ricoverata in ospedale, non è sanzionabile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione chiarendo che fornire assistenza alla propria madre ricoverata in un centro specialistico di riabilitazione e priva di altro sostegno morale in quanto divorziata e senza altri familiari, “rappresenta una esigenza di solidarietà e vicinanza familiare meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione”.

Naturalmente, come nel caso di cui si sono occupati i supremi giudici, la situazione della madre malata deve essere chiaramente documentabile.
Il lavoratore aveva l’orario stabilito per le visite presso il centro sanitario coincidente con quello previsto per la reperibilità.
Il pronunciamento espresso dalla Corte di Cassazione porta alla seguente conclusione: se l’irreperibilità del lavoratore ammalato è dovuta a causa di forza maggiore o alla esigenza di soddisfare un interesse da tutelare, l’assenza è giustificata e conseguentemente non comporta la perdita del trattamento economico di malattia.

La Cassazione si è occupata anche di un altro problema di lavoro molto spinoso. La possibilità, o meno, di risarcire l’infortunio sotto l’abitazione del lavoratore che si apprestava a rientrare. Ebbene tale infortunio non è risarcibile. La Cassazione ha precisato che è da considerarsi infortunio in itinere solamente quello che si verifica nella pubblica strada e non in luoghi di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, come, per esempio, la scala di casa o i viali di complessi residenziali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che può fare in tali ambiti. Con tale pronunciamento la Corte ha confermato definitivamente la sentenza, negativa a questo proposito, emessa dal Tribunale di Pesaro su una domanda di indennizzo presentata da un lavoratore che aveva subito la frattura del femore scendendo dall’auto davanti alla sua abitazione. A questo lavoratore non spetterà, insomma, alcun risarcimento relativamente al problema di lavoro.

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