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Camera di Commercio: poteri in materia di protesti

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Anche la camera di commercio come le Autorità giudiziarie hanno rilevanza funzionale in tema di protesti.

A tal riguardo è fondamentale tratteggiare già da subito l’ambito operativo dei due organi competenti  che possono entrambi deliberare provvedimenti ed  influire nella materia dei protesti. In più la la camera di commercio è inoltre custode del registro informativo dei protesti.

La Camera di Commercio è un organo amministrativo che svolge funzioni materiali e ha poteri decisionali limitati, non potendo effettuare attività istruttorie che richiedano approfondite indagini o l’acquisizione di fonti di prova diverse da quelle derivanti dai riscontri documentali richiesti dalla legge e forniti dagli interessati.

Di conseguenza, nei casi, non infrequenti, in cui la levata del protesto sia collegata a fattispecie rilevanti penalmente o a controversie di natura civilistica, l’organo competente a disporre l’eventuale sospensione della pubblicazione del protesto ovvero la sua cancellazione e l’opportunità di poter avanzare richiesta di un finanziamento come quelli della particolare linea dei prestiti cambializzati.

Una specifica competenza funzionale è demandata al giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato, contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di cancellazione del protesto di cambiale ai sensi dell’articolo 4 Legge 77/1955.

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Category : Finanziamenti
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