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Per i prestiti on line vige la riservatezza

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La segretezza delle operazioni di credito che riguardano la linea dei prestiti on line rappresenta un’atto dovuto da parte degli istituti finanziatori che prestano credito on line sui vari siti specializzati.

Le Banche on line come le Finanziarie on line sono tenute in generale a mantenere il segreto sugli affari della propria clientela, opponendosi a qualunque sollecitazione per la rivelazione di notizie attinenti ai rapporti creditizi. Emerge, tuttavia, che vi sono casi in cui tale obbligo di segretezza può venire meno o comunque affievolirsi. Occorre, dunque, a grandi linee, distinguere in base alle varie ipotesi, come ad esempio quelle in caso di:

• Richieste di prestiti on line da parte di privati. E’ ovvio che colui che  fa richiesta di un prestito on line debba pretendere dalla propria Banca o Finanziaria on line  il più completo silenzio a fronte di possibili richieste di informazione da parte di altri privati. L’eventuale inosservanza si presenterà come la violazione di un vero e proprio obbligo e pertanto il cliente avrà diritto ad agire per il risarcimento del danno. Ovviamente la problematica non si porrà, invece, per il fideiussore, il quale, proprio perché garantisce il soggetto che fa richiesta del prestito on line  con il proprio patrimonio, avrà sempre il diritto di conoscere e avere notizie sull’affidamento. Non si può infatti negare al garante il diritto di tenersi al corrente sull’andamento del rapporto per il quale potrebbe essere chiamato al pagamento in caso di inadempimento da parte del debitore principale garantito.

• Informazioni tra Banche on line e tra Finanziarie on line. A prescindere dalla presenza di un istituto quale la Centrale dei rischi, è uso tra gli istituti di credito che elargiscono prestiti on line scambiarsi vicendevolmente informazioni e notizie sui propri clienti affidati. Qui tuttavia non si configura alcuna violazione di riservatezza, poiché nulla viene divulgato all’esterno del sistema creditizio all’interno del quale, per contro, è legittima ogni forma di collaborazione, al fine di delimitare i rischi.

• Richieste del giudice civile per l’acquisizione di notizie relative a rapporti di finanziamenti on line. Un soggetto privato che, avendone interesse, intenda acquisire notizie su un determinato rapporto creditizio dovrà, pertanto, eventualmente ottenerle nell’ambito di un giudizio civile. Il giudice istruttore del processo civile può infatti ordinare alla Banca o alla Finanziaria on line, ove lo ritenga necessario, l’esibizione di determinati documenti o, come talvolta avviene, disporre la deposizione in sede di udienza del funzionario preposto a quel determinato prestito o a quella determinata operazione. In questi casi si tratta, ovviamente, di tutelare un interesse superiore a quello fondato sul segreto, tenuto conto che la deroga avviene comunque sotto il controllo dell’A.G…

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