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Il contratto di locazione può anche contenere clausole

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Ma è sempre meglio che la risoluzione sia prevista da entrambe le parti per l’inadempimento di obbligazioni chiare e determinate

Domanda
Nel contratto di locazione della mia abitazione il proprietario ha voluto porre alcune clausole per la sua possibile risoluzione. Parlando con alcuni esperti, sono venuto a sapere che ciò è da considerarsi assolutamente illegittimo: mi chiedo allora che cosa dica davvero la legge.

Risposta
Nella stipula di un contratto di locazione, le parti possono legittimamente inserire delle clausole risolutive espresse, prevedendo cioè l’automatica risoluzione del rapporto locativo come conseguenza dell’inosservanza di taluni obblighi stabiliti nel contratto stesso. Tuttavia è da tener sempre presente la necessità che la risoluzione sia prevista da entrambe le parti contraenti per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, dovendosi considerare come “clausola di stile” – e quindi
non produttiva della risoluzione del rapporto – quella clausola insomma che è riferita genericamente alla violazione di tutti gli obblighi che sono contenuti nello stesso contratto.

LA LEGGE: SE L’INQUILINO DEL NEGOZIO VUOLE SUBAFFITTARE

Domanda

Sono l’inquilino di un negozio di frutta e verdura ed è mia intenzione subaffittare il negozio a un amico. Ho allora informato il proprietario di questo mio progetto, ma lui non ha avuto dubbi nel negarmi questa possibilità di cessione del contratto di locazione. Io penso che il suo comportamento non sia legittimo. Vi sarei grato se potessi avere delle delucidazioni in merito alla questione esposta.

Risposta
C’è da rilevare che l’art. 36 della legge 392/1978 riconosce al conduttore di immobile commerciale la facoltà di sublocare l’immobile stesso o di cedere il contratto di locazione. Questo purché comunque venga anche ceduta o locata la propria azienda. Per fare ciò, non è comunque necessario che la cessione o locazione dell’azienda siano  contestuali alla sublocazione ovvero alla cessione del contratto locativo. È sufficiente che fra i due atti vi sia uno stretto collegamento funzionale e temporale, in modo che l’uno sia conseguenza dell’altro.

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Category : Immobiliare
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