Informazione-web.com
Scrivere Notizie, Comunicati Stampa Articoli di qualità in Italia

Spese condominiali: riscaldamento, scale e terrazze a Livello

Posted on : |

Non si può disconoscere la qualità di comproprietario delle cose comuni come è un impianto centralizzato. Il distacco dal riscaldamento non esonera dalla manutenzione

Domanda: Quali sono gli obblighi del condòmino in ordine alle spese per il riscaldamento, in caso di distacco dall’impianto centralizzato?

Risposta: Il condòmino che abbia operato il distacco del proprio appartamento dall’impianto di riscaldamento condominiale rimarrà tenuto al pagamento pro-quota di tutte le spese necessarie alla manutenzione.
Tuttavia, sarà esonerato dal pagamento delle spese inerenti al consumo del servizio comune, purché il distacco non abbia pregiudicato il funzionamento. Tutto ciò in quanto ciascun condòmino può rinunciare all’uso di un determinato servizio comune, ma non può disconoscere la qualità di comproprietario delle cose comuni.

IL CRITERIO TERRAZZE A LIVELLO E SPESE DI RIPARTIZIONE

Domanda: Qual è il criterio di ripartizione delle spese per le “terrazze a livello” di proprietà di un singolo condòmino?

Risposta: La terrazza a livello di proprietà esclusiva di un singolo condòmino assolve la stessa funzione dì copertura dei lastrici solari.
Ne consegue che alle spese per la relativa riparazione o costruzione devono contribuire oltre al proprietario della terrazza (per un terzo), anche i condòmini dei piani sottostanti (per due terzi). Gli stessi condòmini hanno comunque il diritto di deliberare in ordine all’esecuzione dei lavori che sono necessari a conservare la funzione di copertura della terrazza, mentre sono a carico del proprietario le spese per il rifacimento dei parapetti.

RIPARTIZIONE SCALE CONDOMINIALI, LA MANUTENZIONE

Domanda: Relativamente alle scale condominiali vorremmo essere informati in merito al metodo di ripartizione.

Risposta: Le spese per la manutenzione delle scale dell’edificio condominiale essendo qualificabili come spese necessarie alla conservazione della cosa comune vanno ripartite ai sensi dell’ art. 1124 c.c, e cioè per metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo, e per l’altra metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano. Per le spese per la pulizia e illuminazione delle scale, essendo le stesse delle parti comuni destinate a servire i condòmini in misura diversa, si applicherà l’art. 1123 II comma c.c, e cioè la ripartizione proporzionale all’uso.

Condividi con un click su:
Category : Immobiliare
Tags : ,